mercoledì 14 gennaio 2015



Partecipazione alla commissione che si occupa della predisposizione del regolamento interno, 
del consiglio di disciplina e 
delle attività culturali, ricreative e sportive



Oltre i compiti previsti dall’art.82 O.P. l’educatore riveste altri importanti incarichi che si devono svolgere all’interno dell’istituto penitenziario tra cui:

-Commissione per il regolamento interno: l’educatore come previsto dalla normativa vigente, ha il compito di offrire un contributo pedagogico al fine di formulare le decisione cosicché sia possibile un integrazione degli elementi trattamentali-educativi con quelli legati alla custodia e alla sicurezza.

- Consiglio di disciplina: l’educatore viene inserito all’interno del consiglio di disciplina proprio perché esso riesce ad istaurare un rapporto diretto con il detenuto, fondato sulle motivazioni e problematiche oltre ai fatti e ai comportamenti che lo hanno portato a compiere il reato.
Per avere una valutazione completa della gravità dell’infrazione e del provvedimento da adottare la figura dell’educatore appare fondamentale, in modo tale che la sanzione stessa possa avere un valore educativo per il detenuto.

- Commissione delle attività culturali, ricreative e sportive: l’educatore ha il compito di promuovere e animare le varie iniziative e coordinare le attività pratiche in modo che esse possano essere attuate.
Come per altri servizi (biblioteca) l’educatore può essere coadiuvato da altri detenuti che abbiano dimostrato particolari capacità.












Il Servizio di biblioteca

L’educatore non deve essere un semplice bibliotecario, ma deve sfruttare questa situazione di contatto con i detenuti come un occasione di incontro pedagogico costruttivo.
Insieme ad una dedicata commissione l’educatore sceglie i libri e i periodici che possono essere letti dai carcerati come previsto dall’ art. 27 O.P.
Dal punto di vista educativo invece, l’educatore si avvale dell’operato dei detenuti e degli internati che sono scelti tramite sorteggio (art. 21 e 67 del R.E.) o designati attraverso particolari capacità degli stessi.
Il tutto viene promosso al fine di incentivare i valori della partecipazione attiva, della solidarietà e dell’impegno volontario.

mercoledì 7 gennaio 2015

 Osservazione della personalità

L’osservazione scientifica della personalità ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto, legati alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali. La stessa rientra nel concetto di determinazione della pena in fase esecutiva. 
L’ osservazione si sviluppa fondamentalmente in due linee di azione: la prima riguarda la programmazione del trattamento e la seconda invece la modulazione o trasformazione della pena applicata.
Essa deve coprire tre funzioni: permettere di individuare le esigenze del soggetto,identificare un istituto che sia in grado di fornire il trattamento più adeguato al detenuto e costruireuna relazione di sintesi, ossia un testo che presenta la storia del recluso e la sua condotta all’interno della struttura, in base alla quale viene elaborata un ipotesi di trattamento alternativo.
Entro nove mesi vengono creati gli elementi per la formulazione del programma individualizzato a seguito dell’esecuzione dell’osservazione. Successivamente, nel corso del trattamento l’osservazione è rivolta a verificare, attraverso l’analisi del comportamento del detenuto, le eventuali nuove esigenze che richiedono una modifica del trattamento. Infine devono essere mantenuti gli elementi di continuità per i detenuti e internati in caso di trasferimenti in altri istituti.
A proposito dell’osservazione scientifica della personalità “pur considerando le difficoltà che l’operatore incontra nel pervenire all’esame “oggettivo” del fenomeno da analizzare (la persona detenuta), tuttavia occorre ricordare che gli strumenti psicodiagnostici e psicoterapeutici oggi a disposizione, possono comunque farci comprendere l’uomo in quasi tutte le sue caratteristiche di pensiero e di comportament”.
Gli strumenti principali per conoscere gli atteggiamenti artificiali del detenuto, al fine di modificarli, sono i seguenti:
1. la lettura della comunicazione non verbale;
2. l’analisi dei meccanismi di difesa dell’Io;
3. la conoscenza delle “tecniche di neutralizzazione del conflitto”;
4. l’indagine della scrittura (grafologia).
Per i condannati e gli internati è l’osservazione scientifica della personalità a costituire la base del trattamento penitenziario.L’osservazione è condotta da personale dipendente della Amministrazione (Educatori, psicologi e assistenti sociali) e queste attività si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell’ istituto. L’attività di osservazione, è svolta da un gruppo di persone che viene individuato con il termine di Ѐquipe.
In relazione alla maggiore estensione delle occasioni di valutazione riservate al direttore l’intervento del gruppo si è allargato
Lo steso è chiamato ad operare attraverso delle “relazionidi sintesi” per fornire al direttore gli elementi per: la stesura del programma individualizzato di trattamento rieducativo; l’ adozione del provvedimento di eventuale ammissione al lavoro esterno con progettazione del relativo programma; la redazione del programma di trattamento riguardante l’espiazione della pena o l’ attuazione della misura di sicurezza in regime di semilibertà e  la manifestazione del parere, da trasmettere al magistrato di sorveglianza, in relazione alla eventuale concessione di permessi premio.
Il gruppo tiene periodiche riunioni, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Inoltre la segreteria tecnica del gruppo è presieduta dall’ educatore.
Un’importante innovazione è stata data dalla legge Gozzini, la quale ha sviluppato una nuova concezione dell’osservazione, dovuta alla “decarcerizzazione” delle misure alternative, che possono essere ottenute direttamente dallo stato di libertà allo scopo di evitare, per soggetti autori di reato di lieve entità, il “contagio criminale” derivante dal contatto con l’ ambiente carcerario.




domenica 4 gennaio 2015



I compiti dell’educatore Penitenziario

Nell’ art 82 della legge 26 Luglio 1975 n. 354, che costituisce l’ attuale Ordinamento Penitenziario, compare la prima descrizione dei compiti dell’ educatore Penitenziario .
Gli educatori partecipano alle attività di gruppo per la osservazione della personalità dei detenuti e degli internati. Essi Progettano il trattamento rieducativo individuale e di gruppo e coordinano la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività riguardanti la rieducazione.
L’ educatore Penitenziario progetta, promuove e organizza le iniziative e le attività individuali e di gruppo (scolastiche, di addestramento professionale, lavorative, culturali, religiose ecc…).
Propone al direttore e cura l’organizzazione, la preparazione e la fornitura dei locali; promuove e organizza la collaborazione e la partecipazione dei vari enti pubblici; svolge opera di sensibilizzazione e di stimolo per la partecipazione dei condannati e internati alle varie iniziative offerte dalla struttura di reclusione; cura le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie; verifica che siano poste maggiori attenzioni alle esigenze di particolari categorie di detenuti quali: donne (soprattutto quelle in maternità o con figli), infermi o minorati fisicamente o psichicamente e stranieri.
Con il DPR 29.12.84 vengono regolamentate le attività/servizi che deve svolgere l’educatore: programmare interventi al fine di creare un contesto per lo più favorevole alla situazione del detenuto; effettuare interventi di sostegno e di supervisione professionale nei confronti degli aiuto-operatori pedagogici e nei confronti di studenti tirocinanti e neo assunti; partecipare all’ attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati sin dall’ inizio dell’ esecuzione e per tutto il corso di essa; osservare il comportamento del soggetto e coordinare le proprie azione con quelle di tutto il personale addetto alla rieducazione.
L’educatore Penitenziario costituisce così il perno dell’organizzazione dell’attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati.






giovedì 1 gennaio 2015


Gli effetti della privazione delle relazioni affettive sui soggetti ristretti 



La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. "Il carcere è un momento di vertigine. Tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, i sentimenti, le abitudini, che prima rappresentavano la vita, schizzano all'improvviso da un passato che appare subito remoto, lontanissimo, quasi estraneo", così definisce l'esperienza detentiva Francesco Ceraudo, medico penitenziario. Al detenuto non è dato di decidere con chi coltivare rapporti, e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza, e quindi l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso l'origine di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di un'inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.
L'individuo è costretto ad abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, ovvero tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita, per questo il carcere può rappresentare per il soggetto detenuto, una seria "minaccia per gli scopi di vita dell'individuo, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza", una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità.
La perdita di identità è poi condizionata dalla continua influenza della cultura carceraria, cioè di quella subcultura che si sviluppa tra gli appartenenti alla comunità carceraria, al di fuori dalle regole penitenziarie, che porta a poco a poco ogni individuo a divenire un "membro caratteristico della comunità penale" distruggendo "la sua personalità in modo da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità".

fonti: http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap3.htm

lunedì 22 dicembre 2014

affetti in carcere



Cenni sull’evoluzione legislativa delle relazioni familiari in carcere.



Nel Regolamento del 1931 il carcere veniva concepito come realtà separata dalla società civile e in cui l’isolamento, la mortificazione fisica e la durezza, avrebbero dovuto svolgere la funzione di rafforzare la capacità di pentimento del reo. I reclusi erano posti in un contesto di totale emarginazione e separazione, che andava "ben oltre le ovvie esigenze di sicurezza necessariamente destinate ad accompagnare la pena privativa della libertà". La vita dei singoli detenuti era totalmente subordinata al controllo dalla direzione generale, che nella rigida applicazione delle oltre 330 norme del regolamento carcerario, disciplinava ogni minimo particolare della vita privata. Tale legislazione individuava come unici elementi del trattamento le pratiche religiose, il lavoro e l’istruzione, mentre i colloqui con i familiari erano oggetto di una disciplina molto restrittiva. Le indicazioni che disciplinavano l’ammissione ai colloqui prevedevano che: il colloquio non potesse eccedere la durata di mezz'ora ai condannati potessero essere concessi colloqui solo con i prossimi congiunti ; ai detenuti non fosse consentito effettuare colloqui con i figli minori, in quanto vigeva il divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti. Le ammissioni ai colloqui erano sempre subordinati al rilascio di un permesso scritto, dell'Autorità giudiziaria, se trattasi di imputati, della Autorità dirigente (equivalente all'attuale Direttore) o del Ministero se trattasi di condannati. In sintonia con la concezione paternalistica dello Stato perseguita durante il periodo fascista, il regolamento carcerario del 1931 si interessava alle famiglie dei detenuti anche in un'ottica assistenzialista.

fonti:http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/05/ARTICOLO-SU-LE-RELAZIONI-FAMILIARI-DEI-DETENUTI.pdf

venerdì 19 dicembre 2014


Il trattamento ai fini rieducativi



Il trattamento rieducativo costituisce una parte del trattamento penitenziario, in quanto nel quadro generale e nei principi di gestione che regolano le modalità della privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo tale da “tendere alla rieducazione del soggetto” ed abbattere il tasso di recidiva di chi viene rimesso in libertà dopo aver scontato la pena.

Il principio di fondo è che il detenuto non è il reato che ha commesso, ma è molto più di questo: è un individuo complesso, fatto di contraddizioni come chiunque altro, e dotato di un patrimonio emotivo, cognitivo e comportamentale che esula dagli angusti confini del delitto commesso. La rieducazione tende a valorizzare le abilità e la capacità di relazionarsi agli altri che caratterizza in ogni caso l'essere umano. Consiste nel dare al detenuto nuovi stimoli, nuove motivazioni per rifarsi una vita e reinserirsi nella società in modo costruttivo e integrato. Sotto questo profilo, l'Italia si rifà alla sua grande tradizione illuminista che prende le mosse dai contributi di illustri pensatori quali Cesare Beccaria e Pietro Verri. Una tradizione culturale che rende l'Italia e l'Europa un modello di civiltà nel mondo. Il trattamento rieducativo si attua nei confronti dei condannati e degli internati.
Nei confronti degli imputati, invece, l’ordinamento non ha previsto l’attuazione di un trattamento rieducativo e ciò perché:
da un lato, l’esistenza di una presunzione di non colpevolezza è preclusiva ad un’azione di rieducazione e di risocializzazione che presuppone, appunto, il riscontro di note delinquenziali della personalità;
dall’altro, l’elemento sostanziale riferibile alla piena ed assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio ove si effettuassero, sul soggetto, interventi significativi di contenuto psicologico.