giovedì 29 gennaio 2015

Il carcere di Padova Due Palazzi è noto per la possibilità data ai detenuti di lavorare.
Alcuni detenuti infatti lavorano in collaborazione con la Coop. Giotto e Altracittà.
All'interno dell'istituto  ci sono tre reparti uno dedicato alla pasticceria, uno alle biciclette e un'altro dedicato alle valigie.
Inoltre, i detenuti possono fare attività sportiva  (ad esempio palestra e calcio) e possono anche praticare il proprio culto religioso.

lunedì 26 gennaio 2015

Casa di Reclusione di Padova

All'interno del carcere di Padova i detenuti sono coinvolti in  diverse mansioni tra cui: pasticcere, cuoco, scopino in sezione, addetto alle pulizie per l'amministrazione e giardiniere. La pasticceria è nota in tutta Italia, soprattutto per la realizzazione dei panettoni.

Pasticceria Giotto




Casa di Reclusione di Padova

domenica 25 gennaio 2015



Le misure premiali e le misure alternative alla detenzione

Le misure premiali comprendono i permessi premio e la liberazione anticipata. I permessi sono parte integrante del programma rieducativo, perché consentono al detenuto o internato di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Essi possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza ai reclusi che non risultino socialmente pericolosi, se hanno mantenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. Non hanno una durata superiore ai quindici giorni e non vengono concessi per più di quarantacinque giorni complessivi in un anno.
La liberazione anticipata consiste in una riduzione della pena pari a quarantacinque giorni per ogni sei mesi di pena scontata. Ciò compete a chi ha tenuto una condotta regolare ed ha partecipato attivamente alle attività di osservazione e trattamento. Inoltre, è riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.
L’autorizzazione o meno delle misure premiali spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianzadel luogo in cui la pena viene effettuata.
Le misure alternative comprendono: l’affidamento in prova al servizio sociale, ossia, se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto in base ai risultati dell’osservazione della sua personalità può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare.
Un altro tipo di misura alternativa è la detenzione domiciliare, che il Tribunale di Sorveglianza concede a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e se non è recidivo.La semilibertà consente al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative e ricreative al fine di favorire il suo reinserimento sociale
Altro tipo di misura alternativa è la liberazione condizionale, la quale può essere concessa a chi ha scontato almeno trenta mesi e metà della pena da dedurre, qualora il rimanente non superi i cinque anni. Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto durante la carcerazione un comportamento regolare e collaborativ
o.

mercoledì 21 gennaio 2015



I colloqui dei detenuti con i familiari

All’interno del carcere i detenuti e gli internati hanno il diritto ad avere i colloqui
visivi con i familiari o con parenti, oltre che con il difensore e con il garante dei
diritti dei detenuti.
Il detenuto ha il diritto a sei colloqui al mese, ciascuno di un’ora e con un
massimo di tre persone per volta. Questo avviene in appositi locali senza mezzi
divisori e sotto il controllo visivo del personale di polizia penitenziaria.
Le persone ammesse al colloquio vengono identificate e sottoposte a controlli al
fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o non
idonei.
Il detenuto durante gli incontri ha il compito di mantenere un comportamento
corretto, oltre a queste concessioni ha il diritto a colloqui telefonici con i
familiari e con il coniuge una volta a settimana per la durata massima di dieci minuti ciascuno.

martedì 20 gennaio 2015



Modalità di ingresso in Istituto



Al momento dell’ingresso nella struttura penitenziaria devono essere seguiti dei protocolli.
L’educatore penitenziario ha il compito di gestire il colloquio pedagogico con il recluso allo scopo di stabilire con lui una relazione educativamente ed affettivamente valida, la quale tenda all’umanizzazione del trattamento rieducativo.
Il colloquio pedagogico è caratterizzato in particolare dal colloquio di primo ingresso, dal colloquio volto all’osservazione e trattamento e infine dal colloquio di sostegno.
Il colloquio di primo ingresso è un intervento dell’educatore, su nomina del Direttore, nei confronti del nuovo giunto in istituto ed è finalizzato alla raccolta di dati personali, giuridici, familiari da inserire nella cartella personale. Questo colloquio è molto importante perché ha lo scopo di illustrare al nuovo detenuto le disposizioni vigenti nel contesto penitenziario e le principali norme relative alla disciplina, al trattamento e ai suoi diritti e doveri.
All’ entrata in istituto viene consegnato al soggetto la carta dei Diritti e Doveri la que è prevista dal regolamento dell’ordinamento penitenziario.
La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato per consentirgli il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli maggiore conoscenza delle regole che vi sono nel contesto carcerario.
L’ ingresso in istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria designato dall’Ufficio Matricola e il detenuto ha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento.
All’entrata in istituto del soggetto gli agenti di polizia sottopongono il detenuto o l’internato alla perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e infine vengono sottoposti alla visita medica, non oltre il giorno successivo.

lunedì 19 gennaio 2015

Il lavoro in Equipè e il GOT

(Gruppo Osservazione-trattamento) 


L’intervento pedagogico dell’ educatore in carcere ha come oggetto il comportamento del detenuto.
Il compito dell’educatore è quello di analizzare le cause interne ed esterne che hanno determinato la condotta deviante del soggetto. Lo  scopo del trattamento rieducativo soggettivo offerto al detenuto mira a contribuire alla maturazione in lui di un atteggiamento responsabile al fine di un suo  graduale reinserimento nella società.
 Il fine dell’educatore è quello di intervenire nell’ attività di osservazione e trattamento dei reclusi all’ interno di un lavoro di èquipe coordinato dal Direttore del carcere.
L’ordinamento penitenziario riconosce all’educatore il ruolo di segretario tecnico dell’èquipe, al quale tutti gli operatori penitenziari del gruppo allargato del GOT devono trasmettere le informazioni ed i dati raccolti durante il percorso detentivo del soggetto.
Il GOT è il gruppo Osservazione-Trattamento, di cui fanno parte il coordinatore dell’ educatore e tutte quelle figure che interagiscono con il detenuto o che collaborano al suo trattamento. È un gruppo la cui composizione è mobile e l’ educatore, quale segretario tecnico, è l’elemento di congiunzione tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che è definito èquipe.
L’èquipe è il gruppo ristretto presieduto dal Direttore dell’ istituto o dal sostituto, la cui presenza è molto importante. Essa è composta dall’educatore, dall’assistente sociale incaricato del caso, dall’ esperto e dall’ispettore comandante; soltanto, quindi, da figure istituzionalmente competenti. L’educatore convoca la riunione di èquipe ed opera affinché il detenuto arrivi a dare significato all’esperienza detentiva, superando i pregressi di rabbia, risentimento e vendetta. È così necessario agire sul senso di realtà e responsabilità, favorendo nel detenuto processi di interiorizzazione del proprio vissuto e l’apprendimento a vivere relazioni positive proprio a partire dal carcere.
Di notevole importanza sono le attività rieducative, le quali promuovono l’autorealizzazione della persona nella misura in cui quest’ultima riesce ad intravedere nella detenzione un’opportunità di cambiamento.
Ci sono diverse attività rieducative, tra cui lo studio, il lavoro e la formazione, in collegamento con il mondo esterno. Il percorso di rieducazione non è semplice, anzi sono molte le complicazioni, perché spesso il recluso non riesce ad abbandonare la propria rabbia e aggressività.
La sofferenza per la mancanza di relazioni affettive rappresentano un grave disagio per i detenuti, che vengono a trovarsi lontani da famigliari, coniugi e figli.
Un elemento importante all’interno del carcere è quello di riconoscere l’altro come persona.
Cosa significa quindi educare in carcere? il carcere è un’istituzione totale e quindi si educa in un contesto che non è quello della vita reale. 
Educare in carcere significa educare alla libertà: a riconquistarla, a viverla in modo proficuo per sé e per gli altri.
Il tentativo è di spingere verso un cammino di consapevolezza, autonomia, coscienza e, in senso più ampio, di crescita.



mercoledì 14 gennaio 2015



Partecipazione alla commissione che si occupa della predisposizione del regolamento interno, 
del consiglio di disciplina e 
delle attività culturali, ricreative e sportive



Oltre i compiti previsti dall’art.82 O.P. l’educatore riveste altri importanti incarichi che si devono svolgere all’interno dell’istituto penitenziario tra cui:

-Commissione per il regolamento interno: l’educatore come previsto dalla normativa vigente, ha il compito di offrire un contributo pedagogico al fine di formulare le decisione cosicché sia possibile un integrazione degli elementi trattamentali-educativi con quelli legati alla custodia e alla sicurezza.

- Consiglio di disciplina: l’educatore viene inserito all’interno del consiglio di disciplina proprio perché esso riesce ad istaurare un rapporto diretto con il detenuto, fondato sulle motivazioni e problematiche oltre ai fatti e ai comportamenti che lo hanno portato a compiere il reato.
Per avere una valutazione completa della gravità dell’infrazione e del provvedimento da adottare la figura dell’educatore appare fondamentale, in modo tale che la sanzione stessa possa avere un valore educativo per il detenuto.

- Commissione delle attività culturali, ricreative e sportive: l’educatore ha il compito di promuovere e animare le varie iniziative e coordinare le attività pratiche in modo che esse possano essere attuate.
Come per altri servizi (biblioteca) l’educatore può essere coadiuvato da altri detenuti che abbiano dimostrato particolari capacità.












Il Servizio di biblioteca

L’educatore non deve essere un semplice bibliotecario, ma deve sfruttare questa situazione di contatto con i detenuti come un occasione di incontro pedagogico costruttivo.
Insieme ad una dedicata commissione l’educatore sceglie i libri e i periodici che possono essere letti dai carcerati come previsto dall’ art. 27 O.P.
Dal punto di vista educativo invece, l’educatore si avvale dell’operato dei detenuti e degli internati che sono scelti tramite sorteggio (art. 21 e 67 del R.E.) o designati attraverso particolari capacità degli stessi.
Il tutto viene promosso al fine di incentivare i valori della partecipazione attiva, della solidarietà e dell’impegno volontario.

mercoledì 7 gennaio 2015

 Osservazione della personalità

L’osservazione scientifica della personalità ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto, legati alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali. La stessa rientra nel concetto di determinazione della pena in fase esecutiva. 
L’ osservazione si sviluppa fondamentalmente in due linee di azione: la prima riguarda la programmazione del trattamento e la seconda invece la modulazione o trasformazione della pena applicata.
Essa deve coprire tre funzioni: permettere di individuare le esigenze del soggetto,identificare un istituto che sia in grado di fornire il trattamento più adeguato al detenuto e costruireuna relazione di sintesi, ossia un testo che presenta la storia del recluso e la sua condotta all’interno della struttura, in base alla quale viene elaborata un ipotesi di trattamento alternativo.
Entro nove mesi vengono creati gli elementi per la formulazione del programma individualizzato a seguito dell’esecuzione dell’osservazione. Successivamente, nel corso del trattamento l’osservazione è rivolta a verificare, attraverso l’analisi del comportamento del detenuto, le eventuali nuove esigenze che richiedono una modifica del trattamento. Infine devono essere mantenuti gli elementi di continuità per i detenuti e internati in caso di trasferimenti in altri istituti.
A proposito dell’osservazione scientifica della personalità “pur considerando le difficoltà che l’operatore incontra nel pervenire all’esame “oggettivo” del fenomeno da analizzare (la persona detenuta), tuttavia occorre ricordare che gli strumenti psicodiagnostici e psicoterapeutici oggi a disposizione, possono comunque farci comprendere l’uomo in quasi tutte le sue caratteristiche di pensiero e di comportament”.
Gli strumenti principali per conoscere gli atteggiamenti artificiali del detenuto, al fine di modificarli, sono i seguenti:
1. la lettura della comunicazione non verbale;
2. l’analisi dei meccanismi di difesa dell’Io;
3. la conoscenza delle “tecniche di neutralizzazione del conflitto”;
4. l’indagine della scrittura (grafologia).
Per i condannati e gli internati è l’osservazione scientifica della personalità a costituire la base del trattamento penitenziario.L’osservazione è condotta da personale dipendente della Amministrazione (Educatori, psicologi e assistenti sociali) e queste attività si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell’ istituto. L’attività di osservazione, è svolta da un gruppo di persone che viene individuato con il termine di Ѐquipe.
In relazione alla maggiore estensione delle occasioni di valutazione riservate al direttore l’intervento del gruppo si è allargato
Lo steso è chiamato ad operare attraverso delle “relazionidi sintesi” per fornire al direttore gli elementi per: la stesura del programma individualizzato di trattamento rieducativo; l’ adozione del provvedimento di eventuale ammissione al lavoro esterno con progettazione del relativo programma; la redazione del programma di trattamento riguardante l’espiazione della pena o l’ attuazione della misura di sicurezza in regime di semilibertà e  la manifestazione del parere, da trasmettere al magistrato di sorveglianza, in relazione alla eventuale concessione di permessi premio.
Il gruppo tiene periodiche riunioni, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Inoltre la segreteria tecnica del gruppo è presieduta dall’ educatore.
Un’importante innovazione è stata data dalla legge Gozzini, la quale ha sviluppato una nuova concezione dell’osservazione, dovuta alla “decarcerizzazione” delle misure alternative, che possono essere ottenute direttamente dallo stato di libertà allo scopo di evitare, per soggetti autori di reato di lieve entità, il “contagio criminale” derivante dal contatto con l’ ambiente carcerario.




domenica 4 gennaio 2015



I compiti dell’educatore Penitenziario

Nell’ art 82 della legge 26 Luglio 1975 n. 354, che costituisce l’ attuale Ordinamento Penitenziario, compare la prima descrizione dei compiti dell’ educatore Penitenziario .
Gli educatori partecipano alle attività di gruppo per la osservazione della personalità dei detenuti e degli internati. Essi Progettano il trattamento rieducativo individuale e di gruppo e coordinano la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività riguardanti la rieducazione.
L’ educatore Penitenziario progetta, promuove e organizza le iniziative e le attività individuali e di gruppo (scolastiche, di addestramento professionale, lavorative, culturali, religiose ecc…).
Propone al direttore e cura l’organizzazione, la preparazione e la fornitura dei locali; promuove e organizza la collaborazione e la partecipazione dei vari enti pubblici; svolge opera di sensibilizzazione e di stimolo per la partecipazione dei condannati e internati alle varie iniziative offerte dalla struttura di reclusione; cura le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie; verifica che siano poste maggiori attenzioni alle esigenze di particolari categorie di detenuti quali: donne (soprattutto quelle in maternità o con figli), infermi o minorati fisicamente o psichicamente e stranieri.
Con il DPR 29.12.84 vengono regolamentate le attività/servizi che deve svolgere l’educatore: programmare interventi al fine di creare un contesto per lo più favorevole alla situazione del detenuto; effettuare interventi di sostegno e di supervisione professionale nei confronti degli aiuto-operatori pedagogici e nei confronti di studenti tirocinanti e neo assunti; partecipare all’ attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati sin dall’ inizio dell’ esecuzione e per tutto il corso di essa; osservare il comportamento del soggetto e coordinare le proprie azione con quelle di tutto il personale addetto alla rieducazione.
L’educatore Penitenziario costituisce così il perno dell’organizzazione dell’attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati.






giovedì 1 gennaio 2015


Gli effetti della privazione delle relazioni affettive sui soggetti ristretti 



La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. "Il carcere è un momento di vertigine. Tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, i sentimenti, le abitudini, che prima rappresentavano la vita, schizzano all'improvviso da un passato che appare subito remoto, lontanissimo, quasi estraneo", così definisce l'esperienza detentiva Francesco Ceraudo, medico penitenziario. Al detenuto non è dato di decidere con chi coltivare rapporti, e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza, e quindi l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso l'origine di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di un'inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.
L'individuo è costretto ad abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, ovvero tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita, per questo il carcere può rappresentare per il soggetto detenuto, una seria "minaccia per gli scopi di vita dell'individuo, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza", una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità.
La perdita di identità è poi condizionata dalla continua influenza della cultura carceraria, cioè di quella subcultura che si sviluppa tra gli appartenenti alla comunità carceraria, al di fuori dalle regole penitenziarie, che porta a poco a poco ogni individuo a divenire un "membro caratteristico della comunità penale" distruggendo "la sua personalità in modo da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità".

fonti: http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap3.htm

lunedì 22 dicembre 2014

affetti in carcere



Cenni sull’evoluzione legislativa delle relazioni familiari in carcere.



Nel Regolamento del 1931 il carcere veniva concepito come realtà separata dalla società civile e in cui l’isolamento, la mortificazione fisica e la durezza, avrebbero dovuto svolgere la funzione di rafforzare la capacità di pentimento del reo. I reclusi erano posti in un contesto di totale emarginazione e separazione, che andava "ben oltre le ovvie esigenze di sicurezza necessariamente destinate ad accompagnare la pena privativa della libertà". La vita dei singoli detenuti era totalmente subordinata al controllo dalla direzione generale, che nella rigida applicazione delle oltre 330 norme del regolamento carcerario, disciplinava ogni minimo particolare della vita privata. Tale legislazione individuava come unici elementi del trattamento le pratiche religiose, il lavoro e l’istruzione, mentre i colloqui con i familiari erano oggetto di una disciplina molto restrittiva. Le indicazioni che disciplinavano l’ammissione ai colloqui prevedevano che: il colloquio non potesse eccedere la durata di mezz'ora ai condannati potessero essere concessi colloqui solo con i prossimi congiunti ; ai detenuti non fosse consentito effettuare colloqui con i figli minori, in quanto vigeva il divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti. Le ammissioni ai colloqui erano sempre subordinati al rilascio di un permesso scritto, dell'Autorità giudiziaria, se trattasi di imputati, della Autorità dirigente (equivalente all'attuale Direttore) o del Ministero se trattasi di condannati. In sintonia con la concezione paternalistica dello Stato perseguita durante il periodo fascista, il regolamento carcerario del 1931 si interessava alle famiglie dei detenuti anche in un'ottica assistenzialista.

fonti:http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/05/ARTICOLO-SU-LE-RELAZIONI-FAMILIARI-DEI-DETENUTI.pdf

venerdì 19 dicembre 2014


Il trattamento ai fini rieducativi



Il trattamento rieducativo costituisce una parte del trattamento penitenziario, in quanto nel quadro generale e nei principi di gestione che regolano le modalità della privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo tale da “tendere alla rieducazione del soggetto” ed abbattere il tasso di recidiva di chi viene rimesso in libertà dopo aver scontato la pena.

Il principio di fondo è che il detenuto non è il reato che ha commesso, ma è molto più di questo: è un individuo complesso, fatto di contraddizioni come chiunque altro, e dotato di un patrimonio emotivo, cognitivo e comportamentale che esula dagli angusti confini del delitto commesso. La rieducazione tende a valorizzare le abilità e la capacità di relazionarsi agli altri che caratterizza in ogni caso l'essere umano. Consiste nel dare al detenuto nuovi stimoli, nuove motivazioni per rifarsi una vita e reinserirsi nella società in modo costruttivo e integrato. Sotto questo profilo, l'Italia si rifà alla sua grande tradizione illuminista che prende le mosse dai contributi di illustri pensatori quali Cesare Beccaria e Pietro Verri. Una tradizione culturale che rende l'Italia e l'Europa un modello di civiltà nel mondo. Il trattamento rieducativo si attua nei confronti dei condannati e degli internati.
Nei confronti degli imputati, invece, l’ordinamento non ha previsto l’attuazione di un trattamento rieducativo e ciò perché:
da un lato, l’esistenza di una presunzione di non colpevolezza è preclusiva ad un’azione di rieducazione e di risocializzazione che presuppone, appunto, il riscontro di note delinquenziali della personalità;
dall’altro, l’elemento sostanziale riferibile alla piena ed assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio ove si effettuassero, sul soggetto, interventi significativi di contenuto psicologico.
Il trattamento penitenziario

Il trattamento penitenziario è in Italia un complesso di pratiche che si pongono in essere nei confronti di un certo tipo di persone, con lo scopo di "rieducare" i soggetti e restituirli alla società emendati del carattere di devianza e nella prospettiva della reintegrazione sociale.Il concetto stesso di trattamento penitenziario, a cui già accennava il terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, viene, nel 1975, concretamente valorizzato e dettagliatamente regolamentato.Viene riconosciuta, in particolare, la necessità di pervenire, attraverso l’osservazione scientifica della personalità del condannato, alla individualizzazione del trattamento in rapporto alle condizioni specifiche del soggetto e ai particolari bisogni della sua personalità, perché si possa, con l’espiazione della pena, ottenere il risultato ottimale del recupero del reo e del suo reinserimento nella vita sociale.
In quest’ambito, l’individualizzazione non riguarda più esclusivamente il tentativo di far corrispondere la sanzione al quantum di danno cagionato e di responsabilità dell’autore, ma comprende anche le esigenze del trattamento. Di conseguenza, essa si sviluppa su due linee di azione:

  • quella che riguarda i programmi di trattamento interni all’esecuzione di ciascuna misura;
  • e quella di una modulazione della misura applicata sempre al fine di adattare la risposta penitenziaria, intesa al recupero sociale del condannato, alle effettive e attuali esigenze della personalità.

domenica 7 dicembre 2014

La nascita dell'educatore penitenziario

La figura dell’educatore per adulti in carcere è stata introdotta dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 nell’ottica di rinnovare le strutture e l’apparato istituzionale con nuove professionalità capaci di dare contenuto reale ai principi costituzionali di “umanizzazione del trattamento” e “rieducazione del condannato” risalenti alla nostra Carta Costituzionale del 1947 di cui all’art. 27 comma 3. Dopo anni di incertezze sulle metodologie da adottare durante l’esecuzione della pena detentiva, il legislatore riconosce in capo all’educatore penitenziario degli adulti la premessa di una interazione tra conoscenze, competenze, ed abilità. E’ chiaro che le risposte ai bisogni formativi degli adulti vivono indipendentemente dal sistema organizzativo istituzionale. L’educatore, pertanto, si rivolge al soggetto adulto in formazione per riscoprire opportunità, valori, scelte, nuove interpretazioni sulla propria esistenza, sul proprio “modus agendi” riconoscendo ciascuno nella sua unicità ed irripetibilità. La professione giuridico–pedagogica, dunque, si traduce in una pluralità di ruoli professionali, che convivono spesso in condizioni di indefinitezza per cui si attribuisce un ruolo decisivo alla capacità di relazione con la quale l’educatore viene a stabilire, mediante una comunicazione competente, una interazione di reciprocità tra le varie figure professionali tale da condurre ad un reciproco riconoscimento. L’educatore penitenziario, certamente, ha rivestito un ruolo certamente attivo nel processo di affermazione del proprio intervento nel settore degli adulti. Ad oggi le competenze professionali dell’educatore riflettono la molteplicità dei bisogni educativi le cui risposte non si esauriscono all’interno dell’organizzazione del sistema penitenziario, ma caratterizzano diverse esperienze di vita, quali crisi lavorative, sociali e culturali. L’educatore degli adulti diviene la premessa per la costruzione di ponte nella comunicazione di competenze trasversali in cui si facilita l’incontro tra soggetti, pubblici e privati, con la possibilità di organizzare a livello individuale il conseguimento di obiettivi comuni. L’attività professionale dell’educatore penitenziario, pertanto, si inserisce nell’ambito dell’educazione permanente degli adulti in quanto si permette al soggetto di costruirsi nuovi spazi di significato superando istanze di conflitto, personali e sociali, per un cambiamento più intenso di sé e con la realtà in cui è inserito.

venerdì 5 dicembre 2014

Chi è l' educatore penitenziario ?

L’educatore  penitenziario degli adulti è la premessa per la costruzione di un ponte per la comunicazione in cui si facilita l’incontro tra soggetti, pubblici e privati, con la possibilità di organizzare a livello individuale il conseguimento di obiettivi comuni. Grazie a questa legge del 26 Luglio entra in scena la figura dell’Educatore, considerata “figura-chiave” del mondo carcerario, orientata verso un effettiva rieducazione e al reinserimento sociale dei soggetti condannati con l’obiettivo di ridurre la recidiva e sviluppare un adeguata sicurezza per la società. I principali compiti dell’ educatore penitenziario sono:
Attività d’osservazione;
Attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati;
Servizio di biblioteca;
Partecipazione alla commissione che si occupa della predisposizione del regolamento interno, del consiglio di disciplina e delle attività culturali, ricreative e sportive.
La realtà carceraria richiede che l’educatore sia dotato di: strumenti professionali propri di diverse discipline quali la pedagogia e la sociologia della devianza; conoscenza di elementi di legislazione;esperienze educative significative che gli abbiano insegnato ad affrontare la relazione in un contesto di particolare problematicità e disagio, nonché a gestire i propri sentimenti. Entrare in carcere comporta, infatti, il doversi porre in relazione con persone che hanno compiuto azioni che certamente non condividiamo. Ciò però non deve condizionare l’azione educativa che ci proponiamo di attivare. Allo stesso modo, occorre mantenere la giusta distanza emotiva per evitare di essere subissati dalle numerose istanze che le persone carcerate pongono a chi presta loro attenzione. Se non si instaurano relazioni con chiari confini definiti dai ruoli, può profilarsi il rischio di non essere riconosciuti nella propria specifica funzione educativa, con il risultato di generare aspettative da parte dei detenuti di comportamenti dell’educatore “assistenzialistici” e “collusivi”. Nell’ art 82 della legge 26 Luglio 1975 n. 354, che costituisce l’ attuale Ordinamento Penitenziario, compare la prima descrizione dei compiti dell’ educatore Penitenziario.